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Basta l’autocertificazione per esportare beni con valore inferiore a Euro 13.500
10/02/2021

Basta l’autocertificazione per esportare beni con valore inferiore a Euro 13.500


di Avv. Emiliano Rossi, socio di Pavesio e Associati with Negri-Clementi


Con il DM n. 367 del 31 luglio 2020, il MiBACT ha finalmente dato attuazione della riforma introdotta dalla legge n. 124 del 2017 (finalizzata a “semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato”) anche con riferimento all’esportazione di opere d’arte di valore inferiore a Euro 13.500.
In proposito, già con il DM n. 246 del 2018, il Ministero aveva introdotto le regole attuative della riforma ma la loro applicazione era stata subito sospesa con il DM del Ministro Bonisoli n. 305 del luglio 2018, secondo cui la nuova normativa avrebbe potuto entrare in vigore solo a seguito dall'adeguamento del Sistema Uffici Esportazione (SUE) con istituzione dell'Anagrafe della Circolazione Internazionale.

Il decreto n. 2368 ha, dunque, eliminato tale ultimo requisito, ripristinando l’applicazione della procedura prevista dal DM n. 246 del 2018, per cui le cose di interesse culturale di età superiore a 70 anni realizzate da autore non più vivente e di valore inferiore a Euro 13.500 (ad esclusione di beni archeologici, archivi, incunaboli e manoscritti), possono essere esportate con la presentazione di una semplice autocertificazione, senza necessità di attestato di libera circolazione o di licenza di esportazione.

Dal dicembre 2020, quindi, similmente a quanto già accadeva per i beni di età compresa tra i 50 e i 70 anni, è possibile caricare online sul sistema SUE una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da timbrare e vidimare da parte dell’Ufficio Esportazione, con la quale l’interessato dichiara, sotto la sua responsabilità, che il valore del bene è al di sotto della soglia.

Ai fini di dimostrare il valore del bene, l’interessato dovrà anche allegare la seguente documentazione:

· per le cose che siano state oggetto di compravendita all’asta o tramite un mercante d'arte negli ultimi tre anni, le necessarie fotografie e la fattura da cui risulti il prezzo di aggiudicazione o di vendita, al netto di commissioni e oneri;

· per le cose oggetto di cessione tra privati negli ultimi tre anni, le relative fotografie e copia del contratto sottoscritto dalle parti o, in mancanza, una dichiarazione delle parti resa davanti a pubblico ufficiale da cui risulti il prezzo di acquisto;

· per le cose destinate alla vendita all'asta, la pagina del catalogo dell'asta con fotografia e stima massima o, in alternativa, una copia del mandato a vendere o contratto di deposito sottoscritti dalle parti con l'indicazione di una stima massima o una valutazione sottoscritta dalla casa d'aste;

· in ogni altro caso, la stima di un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici di un Tribunale o la stima dell'Ufficio Esportazione su presentazione fisica della cosa.

Il Ministero mantiene la possibilità, entro 60 giorni dalla presentazione dell’autocertificazione, di vincolare il bene laddove accerti che esso presenta comunque un interesse eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio della Nazione.
È anche possibile che il Ministero eserciti la facoltà di acquisto coattivo ex art. 70 del Codice dei Beni Culturali, salva la rinuncia all’esportazione ai sensi di tale articolo.
Occorre tenere presente che, con riferimento al caso dei beni di età compresa fra i 50 e i 70 anni, il Ministero ha ritenuto che il suddetto termine di 60 giorni sia ordinatorio, nonostante la formulazione normativa consenta di concludere per la sua perentorietà, ed è verosimile che, fino ad un definitivo chiarimento, il problema si ripresenti anche per le dichiarazioni relative al valore sotto soglia del bene.




Emiliano Rossi è socio di Pavesio e Associati with Negri-Clementi e ha maturato una lunga esperienza nell'ambito del diritto dell’arte, assistendo collezionisti, gallerie, istituzioni museali ed editori d’arte in relazione a problematiche relative al commercio e alla circolazione dei beni artistici, alla provenienza, autenticità e danneggiamento delle opere, al diritto d’autore e al passaggio generazionale delle collezioni. Emiliano ha anche acquisito esperienza nell’ambito della normativa fiscale sul possesso e circolazione delle opere e sugli incentivi fiscali alle erogazioni e donazioni a musei e istituzioni culturali. È collezionista d’arte, membro di associazioni italiane di amici dei musei e collezionisti. Si è laureato presso l'Università degli Studi di Torino con lode nel 1999 e ha successivamente conseguito un master in diritto comparato e comunitario con lode presso la Universiteit Maastricht e una specializzazione in Appraisal Studies in Fine and Decorative Arts presso la New York University.

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